Atti di concessione

L’ente non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.

 

Art. 26, c. 2 d.lgs 33/2013

 Art. 26 
 
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,
  contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone
  fisiche ed enti pubblici e privati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni  stesse
devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione
delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle
imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 
  3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce
condizione legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che  dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mille
euro nel corso dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario;  la  sua
eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa,
patrimoniale e contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione
del  beneficio  economico.  La  mancata,   incompleta   o   ritardata
pubblicazione  rilevata  d'ufficio  dagli  organi  di  controllo   e'
altresi' rilevabile dal destinatario  della  prevista  concessione  o
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai  fini  del
risarcimento del danno da ritardo da parte  dell'amministrazione,  ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio
economico-sociale degli interessati. 

 

 Art. 27 d.lgs 33/2013

Art. 27 
 
          Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano gli atti degli organismi  indipendenti  di  valutazione  o
nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione  in  forma  anonima
dei dati personali eventualmente presenti.  Pubblicano,  inoltre,  la
relazione degli organi di revisione  amministrativa  e  contabile  al
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al  conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi  ancorche'
non recepiti della Corte dei  conti  riguardanti  l'organizzazione  e
l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».

Non ci sono atti da evidenziare.